LE ORDINANZE CHE… DEVI FARTI AIUTARE DALL’AVVOCATO

IL BUROCRATESE CHE DISORIENTA, DURO A MORIRE
Le tante ordinanze che si susseguono come quelle di questi giorni, per di più di diversi organi: statali, regionali e comunali, scritte come quella della regione Basilicata, richiedono una certa dimestichezza e l’aiuto di un legale per essere comprese.
I richiami a norme e ordinanze precedenti sono a decine in poche pagine.
Una sintesi alla portata dei comuni mortali sarebbe doverosa da parte di chi le emana.
Anche in senso di rispetto per i cittadini “costretti” a una forzata situazione contingente e per consentirgli di rispettarle.
Ecco l’ultima in attesa di conferma da parte del Governo.

ORDINANZA n. 17 del 11 aprile 2020
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Conferma e proroga delle ulteriori misure di prevenzione in relazione
all’aggravamento del rischio sanitario verificatosi nella Regione Basilicata per evitare la
diffusione del COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in
relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
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provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi
d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio
delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4,
recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di
ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del
Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati
individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020
relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra
l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate da cluster, avente ad oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, n. 622
recante: “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle
strutture della Regione Basilicata, competenti nei settori della protezione civile e della sanità,
impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
VISTO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 in base al quale si è provveduto alla “Istituzione
dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Misure
urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”, che all’articolo 1 dispone, con decorrenza 8 marzo
2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese
all’intero territorio nazionale.”;
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VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020,
n. 79;
VISTO l’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce
che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,
su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma
2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne
l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto
virus.” e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza
e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure
di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i
presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
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nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono
essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro
della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di
cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui
all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce
che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di
cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
(omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere
per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono
essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente
presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le
seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità
o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri
spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o
regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;
VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e
controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso
forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi
notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo
2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di
pandemia;
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CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto
aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati
rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero
conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione
da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1.
L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22
marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13
aprile 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
CONSIDERATO, inoltre, che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in
atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire
comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito
tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della
Basilicata presenta situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli
effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decretolegge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha
stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già
adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decretolegge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del
Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e
urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26
marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (“ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti
di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del
COVID-19”), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure
più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza
delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (“13 aprile 2020”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020,
in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle
Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.”;
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CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020.”;
RITENUTO che, in relazione alle specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatosi nel territorio regionale, la situazione impone di prorogare con ogni urgenza
provvedimenti e misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a livello nazionale tese
ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e
irreparabili conseguenze che deriverebbero dall’ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività
da COVID-19;
VALUTATA l’esigenza di intervenire, confermando le misure ulteriormente restrittive già adottate
con proprie ordinanze e ancora vigenti alla data del 13 aprile 2020, con misure urgenti di carattere
regionale finalizzate a fronteggiare l’aggravamento del rischio sanitario da COVID-19, e di
procedere nel senso che siano confermate e prorogate l’efficacia di dette misure allineandone la
scadenza ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (3 maggio 2020);
CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale impone di confermare a tutela
della salute, con conseguente necessità di prorogare le misure più restrittive tra quelle di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio presente sul territorio regionale, le misure già adottate con proprie
ordinanze, nelle more dell’adozione dei provvedimenti statali, soprattutto per quanto attiene ai
comportamenti che possono generare condizioni idonee al repentino diffondersi del contagio da
COVID-19;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le
motivazioni per l’adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di ulteriore proroga delle misure già confermate con l’ordinanza 3 aprile 2020, n.
15 di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19;
Emana la seguente
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ORDINANZA
Art. 1
(Misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del
COVID-19)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando
le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, con decorrenza dalla
data del 14 aprile 2020 le ulteriori misure previste dalle seguenti ordinanze sono confermate e
continuano ad applicarsi fino al 3 maggio 2020:
a) ordinanza 11 marzo 2020, n. 4 (“ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul
territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 5, comma 4,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”), limitatamente alle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 6 (BUR 11 marzo 2020, n. 17);
b) ordinanza 15 marzo 2020, n. 5 (“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. -Disposizioni relative all’ingresso e
permanenza delle persone fisiche in Basilicata.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo
1, (BUR 15 marzo 2020, n.19). Resta fermo il chiarimento 4 aprile 2020, n. 2 alla predetta
ordinanza 15 marzo 2020, n. 5 (BUR 6 aprile 2020, n.33);
c) ordinanza 16 marzo 2020, n. 6 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”), BUR 16
marzo 2020, n. 20 speciale;
d) ordinanza 21 marzo 2020, n. 9 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.”), BUR 21
marzo 2020, n. 23 speciale;
e) ordinanza 22 marzo 2020, n. 10 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli
spostamenti su tutto il territorio regionale.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, (BUR 22 marzo 2020, n. 24);
f) ordinanza 3 aprile 2020, n. 14 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
9
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Moliterno –
Provincia di Potenza”), BUR 3 aprile 2020, n. 32, con la seguente precisazione:
1) le disposizioni dell’ordinanza 3 aprile 2020, n.14 continuano ad applicarsi e sono prorogate fino
al 26 aprile 2020. Resta fermo il chiarimento del 4 aprile 2020, n. 1 alla predetta ordinanza 3 aprile
2020, n. 14 (BUR 6 aprile 2020, n.33);
g) ordinanza 25 marzo 2020, n. 11 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ulteriori disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”),
BUR 25 marzo 2020, n. 26.
2. Con decorrenza dalla data del 14 aprile 2020 sono altresì confermate e continuano ad applicarsi
nei termini e nei limiti temporali originariamente previsti le ulteriori misure indicate dalle seguenti
ordinanze:
a) ordinanza 21 marzo 2020, n. 8 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”), BUR
21 marzo 2020, n. 23 speciale;
b) ordinanza 27 marzo 2020, n. 12 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e
Grassano -Provincia di Matera), BUR 27 marzo 2020, n. 29;
c) ordinanza 31 marzo 2020, n. 13 (“articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni e integrazioni. – Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.”), BUR 31 marzo 2020, n. 31;
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento
di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19.
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Art. 2
(Disposizioni finali)
1. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al
Ministro dell’economia e delle finanze.
2. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI
Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 14 aprile 2020. La
presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito
istituzionale della Giunta della Regione.
Potenza, 11 aprile 2020

BARDI